STATUTO
STATUTO
Art.1 - costituzione e sede
E costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata 'Associazione
Sportiva Dilettantistica Tennis club Aquileia', con sede in Aquileia Vicolo de Rubeis 3 .regolata dalle
previsioni del presente Statuto e dalle norme di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile in
quanto applicabili.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione adottata dall’Assemblea nelle maggioranze previste
dallo Statuto comunque dovrà rimanere nel territorio regionale.
Art.2 - scopo
L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere, propagandare e diffondere le attività sportive ed
in particolare la didattica e la pratica del tennis, con esclusione di ogni carattere politico, religioso e
senza fini di lucro. E' intenzione dell'Associazione, nei limiti della sue possibilità, diffondere
particolarmente tra i giovani la pratica del tennis, organizzando anche corsi di avvio e di
perfezionamento a questa disciplina sportiva o ad altre discipline sportive. Per la realizzazione dei
suoi scopi potrà :
Ÿaffiliarsi alle Federazioni Sportive od Enti di Promozione Sportiva che riterrà necessari,
conformandosi ai relativi Statuti delle stesse.
Ÿgestire impianti pubblici e privati ed utilizzare ogni mezzo utile al fine del raggiungimento dello
scopo sociale
ŸGestire attività e servizi connessi e strumentali all‘organizzazione ed al finanziamento dello
sport del tennis.
Ÿ
Art.3 - durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4 - soci
II numero degli associati è illimitato.
Potranno chiedere l’ammissione persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni sempreché i
loro interessi non siano contrastanti con gli scopi dell'Associazione. L’adesione all’associazione è a
tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.
Art. 5 - ammissione soci
L'ammissione deve essere fatta verbalmente o per iscritto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad
attenersi a Statuto, Regolamenti e delibere adottate dagli organi dell‘Associazione.
Viene demandata al Consiglio Direttivo la verifica sui requisiti soggettivi richiesti per l’ammissione.
II Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro
ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto
termine, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la
motivazione di accoglimento o diniego di domande di ammissione. Il giudizio del Consiglio Direttivo
è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello detto diniego.
La delibera di ammissione rimane sospesa fino al momento in cui il nuovo associato avrà provveduto
al versamento delle quote associative. Solo in questo momento il soggetto potrà essere iscritto nel
libro degli associati e da tale data acquisirà il diritto di voto.
Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, che sia data al richiedente a cura del
Consiglio Direttivo, senza che questi abbia provveduto al versamento della quota associativa, si
considererà decaduta la domanda. Nel caso di ripresentazione della domanda decaduta, si dovrà
provvedere al contestuale versamento della quota.
Art. 6 - quote d’iscrizione
Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa annuale. Tali quote verranno fissate con delibera
del Consiglio Direttivo di anno ogni anno in funzione dei programmi di attività e non potranno mai
essere restituite. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. E‘ ammesso il trasferimento agli
eredi dietro loro specifica richiesta.
Art. 7 - obblighi dei soci
Con l’iscrizione al libro degli associati, il richiedente rimane obbligato a:
· osservare il presente Statuto;
· versare le quote associative alle scadenze fissate.
Art. 8 - recesso e decadenza dei soci
I soci possono recedere dall’Associazione con dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo,
con effetto dal giorno di ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio si perde per:
Ÿmancato versamento della quota associativa annuale;
Ÿper causa di morte.
Art. 9 – esclusione dei soci
La decadenza dalla qualità di socio inoltre è pronunciata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle eventuali
deliberazioni adottate dall'Associazione;
svolge o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione che in qualunque modo
arrechi gravi danni, ance morali, all'Associazione.
Può inoltre essere causa di decadenza, per gli associati che non sono persone fisiche, ogni modifica
statutaria da essi adottata.
A tal fine si fa obbligo a detti enti e società di comunicare tempestivamente dette modifiche
all'Associazione. Il Consiglio Direttivo prenderà atto di dette modifiche e valuterà se esse siano o
meno causa di decadenza.
La delibera di esclusione viene comunicata all'associato con lettera raccomandata A.R.; l'esclusione
ha effetti dal giorno di ricevimento della comunicazione. L'escluso non ha diritto al rimborso del
contributo associativo annuale versato.
Art. 10 patrimonio
Il fondo comune, gestito dal Consiglio Direttivo con obbligo di relativo rendiconto,
dell'Associazione è costituito dalle seguenti entrate:
a) quote sociali pagate dai soci;
b) contributi, elargizioni, liberalità fatte da Soci o da terzi;
c)attività finanziarie derivanti dall'organizzazione, dalla gestione di manifestazioni e impianti sportivi;
d) tutte le altre attività, che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione per la sua attività
sportiva e sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il fondo comune è
indivisibile perdurando l’Associazione ed è comunque sempre indisponibile per i singoli associati che
non potranno richiederne divisione o rimborso nemmeno nei casi di recesso, decadenza od esclusione
Art.11 esercizio sociale
L'esercizio sociale val dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è convocato per
predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea, che dovrà riunirsi per l'approvazione del rendiconto economicofinanziario
stesso entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio. Il rendiconto economico-finanziario deve
restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea
convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. Il rendiconto
economico-finanziario approvato verrà trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee dei Soci a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
Art.12 organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Cassiere;
– iI Collegio dei Revisori (facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Gli organi associativi saranno nominati dalla Assemblea nei modi e termini di cui. sotto.
Essi durano in carica 4 (quattro) anni. Nel caso in cui, prima della scadenza, per qualunque motivo,
si sostituisca un componente degli organi collegiali, il nuovo eletto durerà in carica sin quando
doveva durare il componente sostituito.
Essi possono venire revocati dal mandato in presenza di gravi motivi anche prima della scadenza del
termine.
Competente alla revoca è esclusivamente l'Assemblea che delibera a maggioranza assoluta. Tutte le
cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della società. Alle cariche
sociali possono essere eletti tutti i soci maggiorenni.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e sono riconfermabili.
Art. 13 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano
dell'Associazione stessa.
La loro convocazione avviene con invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 giorni prima
dell'adunanza o mediante affissione di comunicato, con preavviso di 8 giorni, nella bacheca
dell'Associazione presso la sede sociale o altro luogo che verrà deciso e comunicato ai soci dal
Consiglio Direttivo. Il comunicato o lettera deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della
seconda convocazione.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati
con comunicazione scritta
Sono comunque valide le Assemblee tenute senza le formalità di cui sopra, quando ad esse siano
presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di veto e nessuno si opponga alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 14 Funzionamento Assemblea
L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:
· nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori se costituto;
· approvazione gli eventuali regolamenti;
· approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale.
· Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua
competenza dal presente Statuo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa viene convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l’approvazione del
rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea delibera sempre per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno la metà
dei soci presenti. Delle deliberazioni si stenderà verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario,
oltreché dagli scrutatori, se nominati.
Nelle assemblee ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto e ogni associato può rappresentare
per delega scritta fino a 2 associati.
L’Assemblea è regolarmente costituita:
· in prima convocazione quanto sono presenti almeno 1/2 degli associati aventi diritto di voto,
· in seconda convocazione quando sono presenti almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto.
L'assemblea e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Per le seguenti deliberazioni, è richiesto il voto di due terzi dei presenti:
- trasferimento della sede;
- modifiche al presente Statuto;
- adozione del regolamento per l’uso della sede sociale;
- adozione del regolamento per la concessione in uso a terzi dei beni sociali;
- scioglimento anticipato dell'Associazione;
- designazione dell’ente beneficiario per la devoluzione del fondo comune.
Art. 15 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto) membri
eletti dall'Assemblea tra gli aderenti all’Associazione medesima.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare il
compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo può delegare
tutte o parte delle sue attribuzioni ai suoi componenti che le eserciteranno o personalmente o come
organo collegiale.
A tal fine il Consiglio Direttivo nominerà un segretario amministrativo con funzioni di cassiere. In
caso di assenza o impedimento del Presidente, cui spetta la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione, la firma sociale spetta al Consigliere più anziano.
L’Associazione opera ed assume diritti ed obblighi nei confronti di terzi esclusivamente nella persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata l’attuazione delle delibere
adottate dal Consiglio Direttivo stesso e dall’Assemblea.
Ogni atto compiuto senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo sarà considerato come
effettuato a titolo personale e non vincola l'Associazione ne verso i terzi ne verso gli associati.
Indipendentemente dai provvedimenti che potranno prendere gli organi federali, centrali e periferici il
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio i seguenti provvedimenti in caso di gravi
infrazioni dell'ordinamento sportivo o comportamenti antisportivi in genere:
a) ammonizione
b) sospensione a termini
c) radiazione dall'Associazione.
Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi ne ravvisi la necessità o
qualora ne venga richiesto da almeno (3) tre membri congiuntamente. La convocazione avviene con
invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza o mediante affissione di
comunicato, con preavviso di 8 giorni, nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale o altro
luogo che verrà deciso e comunicato ai soci dal Consiglio Direttivo. Il comunicato o lettera deve
contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione., la convocazione è fatta
mediante lettera contenete l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie
da trattare, spedita a tutti componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se esistenti,
almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno ½ dei suoi componenti
e le deliberazioni sono legittime se adottate con il voto favorevole di metà dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà
dichiarato dimissionario e verrà sostituito per cooptazione tra gli altri soci.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quelli rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di impossibile funzionamento o di gravi irregolarità nella gestione un Consigliere o in
mancanza almeno 1/10 dei soci devono convocare, non appena ne hanno notizia, l'Assemblea dei
Soci affinché provveda a sanare le irregolarità.
Art. 17 - Collegio dei Revisori
Le funzioni di controllo dell’attività amministrativa dell'Associazione possono essere affidate ad un
Collegio del Revisori dei Conti composto di tre membri scelti anche fra non soci e nominati
dall’Assemblea Ordinaria. Il Collegio, se nominato, avrà compiti di verifica della regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione, dei relativi libri, dando pareri sul rendiconto economico-finanziario.
Essi non sono tenuti ad avere i requisiti stabiliti dalla legge per i. revisori contabili delle Società di
capitali, essendo sufficienti, per essi, le generiche conoscenze amministrative del «buon padre di
famiglia». L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I revisori partecipano di diritto alle Adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire ma
senza diritto di voto.
In mancanza del collegio dei Revisori dei Conti, della gestione amministrativa e contabile è
responsabile il Consiglio Direttivo o il Tesoriere.
Art. 18 - Tesoriere
Il Cassiere si occupa direttamente dell'amministrazione delle casse sociali, ed in particolare ha le
seguenti mansioni:
· cura l'ordinaria corrispondenza
· conserva tutti gli atti della società
· redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del
Revisori dei Conti, ove previsto,
· cura la tenuta del libro Soci, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità,
effettuandone le relative verifiche;
· redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da
idonea relazione contabile.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono
fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione si nominerà un liquidatore scelto tra i
Revisori o tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Il liquidatore accerterà consistenza del fondo comune e delle obbligazioni contratte
da1l’Associazione che saranno quindi con esso fondo soddisfatte. Le quote residuate
dall’adempimento delle obbligazioni saranno devolute ad un ente con finalità di promozione e
sviluppo dell'attività sportiva senza scopo di lucro. La devoluzione del fondo residuo sarà effettuata
sempre a titolo gratuito e senza spese per il beneficiario, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, co. 190, della L. 662/96 e salva diversa disposizione imposta dalla legge.
Art. 20
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, e nell'atto Costitutivo, valgono le norme del
Codice Civile, e per quanto applicabili i regolamenti nazionali ed internazionali delle Federazioni od
Enti di Promozione cui l'associazione si affilierà.
Data 28.06.2004_____
Il Segretario Il Presidente
_________________ ______________
E costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata 'Associazione
Sportiva Dilettantistica Tennis club Aquileia', con sede in Aquileia Vicolo de Rubeis 3 .regolata dalle
previsioni del presente Statuto e dalle norme di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile in
quanto applicabili.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione adottata dall’Assemblea nelle maggioranze previste
dallo Statuto comunque dovrà rimanere nel territorio regionale.
Art.2 - scopo
L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere, propagandare e diffondere le attività sportive ed
in particolare la didattica e la pratica del tennis, con esclusione di ogni carattere politico, religioso e
senza fini di lucro. E' intenzione dell'Associazione, nei limiti della sue possibilità, diffondere
particolarmente tra i giovani la pratica del tennis, organizzando anche corsi di avvio e di
perfezionamento a questa disciplina sportiva o ad altre discipline sportive. Per la realizzazione dei
suoi scopi potrà :
Ÿaffiliarsi alle Federazioni Sportive od Enti di Promozione Sportiva che riterrà necessari,
conformandosi ai relativi Statuti delle stesse.
Ÿgestire impianti pubblici e privati ed utilizzare ogni mezzo utile al fine del raggiungimento dello
scopo sociale
ŸGestire attività e servizi connessi e strumentali all‘organizzazione ed al finanziamento dello
sport del tennis.
Ÿ
Art.3 - durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4 - soci
II numero degli associati è illimitato.
Potranno chiedere l’ammissione persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni sempreché i
loro interessi non siano contrastanti con gli scopi dell'Associazione. L’adesione all’associazione è a
tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.
Art. 5 - ammissione soci
L'ammissione deve essere fatta verbalmente o per iscritto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad
attenersi a Statuto, Regolamenti e delibere adottate dagli organi dell‘Associazione.
Viene demandata al Consiglio Direttivo la verifica sui requisiti soggettivi richiesti per l’ammissione.
II Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro
ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto
termine, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la
motivazione di accoglimento o diniego di domande di ammissione. Il giudizio del Consiglio Direttivo
è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello detto diniego.
La delibera di ammissione rimane sospesa fino al momento in cui il nuovo associato avrà provveduto
al versamento delle quote associative. Solo in questo momento il soggetto potrà essere iscritto nel
libro degli associati e da tale data acquisirà il diritto di voto.
Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, che sia data al richiedente a cura del
Consiglio Direttivo, senza che questi abbia provveduto al versamento della quota associativa, si
considererà decaduta la domanda. Nel caso di ripresentazione della domanda decaduta, si dovrà
provvedere al contestuale versamento della quota.
Art. 6 - quote d’iscrizione
Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa annuale. Tali quote verranno fissate con delibera
del Consiglio Direttivo di anno ogni anno in funzione dei programmi di attività e non potranno mai
essere restituite. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. E‘ ammesso il trasferimento agli
eredi dietro loro specifica richiesta.
Art. 7 - obblighi dei soci
Con l’iscrizione al libro degli associati, il richiedente rimane obbligato a:
· osservare il presente Statuto;
· versare le quote associative alle scadenze fissate.
Art. 8 - recesso e decadenza dei soci
I soci possono recedere dall’Associazione con dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo,
con effetto dal giorno di ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio si perde per:
Ÿmancato versamento della quota associativa annuale;
Ÿper causa di morte.
Art. 9 – esclusione dei soci
La decadenza dalla qualità di socio inoltre è pronunciata dal Consiglio Direttivo quando il socio:
non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle eventuali
deliberazioni adottate dall'Associazione;
svolge o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione che in qualunque modo
arrechi gravi danni, ance morali, all'Associazione.
Può inoltre essere causa di decadenza, per gli associati che non sono persone fisiche, ogni modifica
statutaria da essi adottata.
A tal fine si fa obbligo a detti enti e società di comunicare tempestivamente dette modifiche
all'Associazione. Il Consiglio Direttivo prenderà atto di dette modifiche e valuterà se esse siano o
meno causa di decadenza.
La delibera di esclusione viene comunicata all'associato con lettera raccomandata A.R.; l'esclusione
ha effetti dal giorno di ricevimento della comunicazione. L'escluso non ha diritto al rimborso del
contributo associativo annuale versato.
Art. 10 patrimonio
Il fondo comune, gestito dal Consiglio Direttivo con obbligo di relativo rendiconto,
dell'Associazione è costituito dalle seguenti entrate:
a) quote sociali pagate dai soci;
b) contributi, elargizioni, liberalità fatte da Soci o da terzi;
c)attività finanziarie derivanti dall'organizzazione, dalla gestione di manifestazioni e impianti sportivi;
d) tutte le altre attività, che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione per la sua attività
sportiva e sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il fondo comune è
indivisibile perdurando l’Associazione ed è comunque sempre indisponibile per i singoli associati che
non potranno richiederne divisione o rimborso nemmeno nei casi di recesso, decadenza od esclusione
Art.11 esercizio sociale
L'esercizio sociale val dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è convocato per
predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea, che dovrà riunirsi per l'approvazione del rendiconto economicofinanziario
stesso entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio. Il rendiconto economico-finanziario deve
restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea
convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. Il rendiconto
economico-finanziario approvato verrà trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee dei Soci a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
Art.12 organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Cassiere;
– iI Collegio dei Revisori (facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Gli organi associativi saranno nominati dalla Assemblea nei modi e termini di cui. sotto.
Essi durano in carica 4 (quattro) anni. Nel caso in cui, prima della scadenza, per qualunque motivo,
si sostituisca un componente degli organi collegiali, il nuovo eletto durerà in carica sin quando
doveva durare il componente sostituito.
Essi possono venire revocati dal mandato in presenza di gravi motivi anche prima della scadenza del
termine.
Competente alla revoca è esclusivamente l'Assemblea che delibera a maggioranza assoluta. Tutte le
cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della società. Alle cariche
sociali possono essere eletti tutti i soci maggiorenni.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e sono riconfermabili.
Art. 13 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano
dell'Associazione stessa.
La loro convocazione avviene con invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 giorni prima
dell'adunanza o mediante affissione di comunicato, con preavviso di 8 giorni, nella bacheca
dell'Associazione presso la sede sociale o altro luogo che verrà deciso e comunicato ai soci dal
Consiglio Direttivo. Il comunicato o lettera deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della
seconda convocazione.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati
con comunicazione scritta
Sono comunque valide le Assemblee tenute senza le formalità di cui sopra, quando ad esse siano
presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di veto e nessuno si opponga alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 14 Funzionamento Assemblea
L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:
· nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori se costituto;
· approvazione gli eventuali regolamenti;
· approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale.
· Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua
competenza dal presente Statuo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa viene convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l’approvazione del
rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea delibera sempre per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno la metà
dei soci presenti. Delle deliberazioni si stenderà verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario,
oltreché dagli scrutatori, se nominati.
Nelle assemblee ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto e ogni associato può rappresentare
per delega scritta fino a 2 associati.
L’Assemblea è regolarmente costituita:
· in prima convocazione quanto sono presenti almeno 1/2 degli associati aventi diritto di voto,
· in seconda convocazione quando sono presenti almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto.
L'assemblea e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Per le seguenti deliberazioni, è richiesto il voto di due terzi dei presenti:
- trasferimento della sede;
- modifiche al presente Statuto;
- adozione del regolamento per l’uso della sede sociale;
- adozione del regolamento per la concessione in uso a terzi dei beni sociali;
- scioglimento anticipato dell'Associazione;
- designazione dell’ente beneficiario per la devoluzione del fondo comune.
Art. 15 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto) membri
eletti dall'Assemblea tra gli aderenti all’Associazione medesima.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare il
compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo può delegare
tutte o parte delle sue attribuzioni ai suoi componenti che le eserciteranno o personalmente o come
organo collegiale.
A tal fine il Consiglio Direttivo nominerà un segretario amministrativo con funzioni di cassiere. In
caso di assenza o impedimento del Presidente, cui spetta la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione, la firma sociale spetta al Consigliere più anziano.
L’Associazione opera ed assume diritti ed obblighi nei confronti di terzi esclusivamente nella persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata l’attuazione delle delibere
adottate dal Consiglio Direttivo stesso e dall’Assemblea.
Ogni atto compiuto senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo sarà considerato come
effettuato a titolo personale e non vincola l'Associazione ne verso i terzi ne verso gli associati.
Indipendentemente dai provvedimenti che potranno prendere gli organi federali, centrali e periferici il
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio i seguenti provvedimenti in caso di gravi
infrazioni dell'ordinamento sportivo o comportamenti antisportivi in genere:
a) ammonizione
b) sospensione a termini
c) radiazione dall'Associazione.
Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi ne ravvisi la necessità o
qualora ne venga richiesto da almeno (3) tre membri congiuntamente. La convocazione avviene con
invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza o mediante affissione di
comunicato, con preavviso di 8 giorni, nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale o altro
luogo che verrà deciso e comunicato ai soci dal Consiglio Direttivo. Il comunicato o lettera deve
contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione., la convocazione è fatta
mediante lettera contenete l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie
da trattare, spedita a tutti componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se esistenti,
almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno ½ dei suoi componenti
e le deliberazioni sono legittime se adottate con il voto favorevole di metà dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà
dichiarato dimissionario e verrà sostituito per cooptazione tra gli altri soci.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quelli rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di impossibile funzionamento o di gravi irregolarità nella gestione un Consigliere o in
mancanza almeno 1/10 dei soci devono convocare, non appena ne hanno notizia, l'Assemblea dei
Soci affinché provveda a sanare le irregolarità.
Art. 17 - Collegio dei Revisori
Le funzioni di controllo dell’attività amministrativa dell'Associazione possono essere affidate ad un
Collegio del Revisori dei Conti composto di tre membri scelti anche fra non soci e nominati
dall’Assemblea Ordinaria. Il Collegio, se nominato, avrà compiti di verifica della regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione, dei relativi libri, dando pareri sul rendiconto economico-finanziario.
Essi non sono tenuti ad avere i requisiti stabiliti dalla legge per i. revisori contabili delle Società di
capitali, essendo sufficienti, per essi, le generiche conoscenze amministrative del «buon padre di
famiglia». L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I revisori partecipano di diritto alle Adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire ma
senza diritto di voto.
In mancanza del collegio dei Revisori dei Conti, della gestione amministrativa e contabile è
responsabile il Consiglio Direttivo o il Tesoriere.
Art. 18 - Tesoriere
Il Cassiere si occupa direttamente dell'amministrazione delle casse sociali, ed in particolare ha le
seguenti mansioni:
· cura l'ordinaria corrispondenza
· conserva tutti gli atti della società
· redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del
Revisori dei Conti, ove previsto,
· cura la tenuta del libro Soci, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità,
effettuandone le relative verifiche;
· redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da
idonea relazione contabile.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono
fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione si nominerà un liquidatore scelto tra i
Revisori o tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Il liquidatore accerterà consistenza del fondo comune e delle obbligazioni contratte
da1l’Associazione che saranno quindi con esso fondo soddisfatte. Le quote residuate
dall’adempimento delle obbligazioni saranno devolute ad un ente con finalità di promozione e
sviluppo dell'attività sportiva senza scopo di lucro. La devoluzione del fondo residuo sarà effettuata
sempre a titolo gratuito e senza spese per il beneficiario, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, co. 190, della L. 662/96 e salva diversa disposizione imposta dalla legge.
Art. 20
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, e nell'atto Costitutivo, valgono le norme del
Codice Civile, e per quanto applicabili i regolamenti nazionali ed internazionali delle Federazioni od
Enti di Promozione cui l'associazione si affilierà.
Data 28.06.2004_____
Il Segretario Il Presidente
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